STATUTO “ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ASTROFILI”

Articolo 1 – Costituzione

È costituita l’Associazione denominata “Associazione Marchigiana Astrofili” con sede in Ancona presso l’Osservatorio Astronomico “P. Senigalliesi” sito in Via del Conero 16/A. A mezzo di specifica delibera dell’Assemblea possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.

Articolo 2 – Scopi e durata

L’Associazione è apartitica, aconfessionale, indipendente e senza scopo di lucro, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli Associati, ispirandosi ai principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti tra tutti gli Associati.

L’Associazione Marchigiana Astrofili persegue i seguenti scopi:

  • Promuovere la conoscenza dell’astronomia in ogni strato sociale;
  • Riunire tutti coloro che amano l’Astronomia e le discipline affini per reciproco aiuto e collaborazione;
  • Organizzare eventi a tema astronomico;
  • Affrontare temi volti alla ricerca scientifica avvalendosi della presenza di esperti.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 3 – Oggetto dell’Associazione

L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

  • Attività culturali: organizzazione e promozione di eventi culturali, di cicli di conferenze; convegni e congressi, attività di aggiornamento per i docenti e tutte le iniziative atte a conseguire gli scopi dell’art.2; patrocinare manifestazioni e iniziative culturali;
  • Attività di formazione: organizzazione e promozione di corsi teorico/pratici, anche rivolti ad istituti di formazione di ogni ordine e grado;
  • Attività scientifica: organizzazione e promozione di riunioni scientifiche, incontri volti allo studio dei fenomeni celesti, anche collaborando con altre associazioni che perseguono le stesse finalità;
  • Attività editoriale: produrre e pubblicare materiale scientifico e didattico di aggiornamento nonché degli studi e delle ricerche compiute;
  • Attività di consulenza per lo sviluppo di iniziative in armonia con gli scopi sociali.

L’Associazione potrà inoltre gestire e possedere, prendere o concedere in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o con terzi in genere.
L’Associazione potrà altresì svolgere ogni attività che sia connessa o abbia attinenza allo scopo sociale, anche di natura commerciale in conformità alla normativa prevista per gli enti non commerciali, nonché tutti gli atti necessari a concludere le operazioni di natura finanziaria, mobiliare e immobiliare che siano ritenute necessarie e/o utili all’attività ed al conseguimento dell’oggetto sociale.

Articolo 4 – Associati

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni, possesso o meno di cittadinanza italiana o straniera.
Possono aderire all’Associazione soggetti privati e pubblici, società ed enti di qualsiasi natura comprese altre associazioni. Esistono le seguenti categorie di Associati:

  • Ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale prevista dal regolamento interno;
  • Sostenitori: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale prevista dal regolamento interno;
  • Collettivi: le Società, le associazioni, le Università, gli Istituti Scientifici e Professionali, le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti Pubblici e Privati e tutte le Scuole di ogni ordine e grado che si impegnino a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale prevista dal regolamento interno;
  • Famiglia: figli minorenni con i rispettivi genitori dello stesso nucleo familiare che si impegnino a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale prevista dal regolamento interno. Si intendono Associati il figlio minorenne e i due genitori facenti parte del nucleo familiare stretto.
  • Onorari: persone fisiche così nominate dal Consiglio Direttivo per alti meriti di impegno, dedizione e risultati verso l’Associazione. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa pur godendo di tutti i diritti riconosciuti agli altri Associati. Una volta ricevuta la nomina di “Associato onorario” questa si rinnova automaticamente ogni anno con durata perenne fino a diversa decisione del Consiglio Direttivo o al verificarsi di una delle situazioni descritte all’articolo 5.

Le quote o il contributo associativo sono annuali, non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione; non sono restituibili in caso di recesso, di decesso o perdita della qualifica di Associato.
L’anno sociale coincide con l’anno solare ed inizia quindi il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5 – Criteri di ammissione e di esclusione degli Associati

Chi intende essere ammesso come Associato deve presentare domanda scritta ad un membro del Consiglio Direttivo debitamente indicato nel regolamento interno, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare il regolamento interno e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Solo all’atto del rilascio della tessera associativa o con conferma a mezzo mail, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Associato.

La qualifica di Associato si perde per:

a) Dimissioni volontarie: da presentarsi per iscritto nelle mani del Consiglio Direttivo;
b) Morosità: decadenza automatica da Associato se non si è rinnovata l’iscrizione con contestuale pagamento della quota entro il 15 gennaio del nuovo anno sociale;
c) Espulsione: viene pronunciata contro l’Associato colpevole di azioni che, ad insindacabile parere del Consiglio Direttivo, espresso mediante delibera, siano state di danno morale e/o materiale per l’Associazione;
d) Morte: decesso, per quanto riguarda gli enti si intende lo scioglimento degli stessi.

Il Direttore Generale, ove nominato, ha la facoltà di pronunciare delle diffide verso un Associato che abbia tenuto comportamenti contro gli interessi dell’Associazione o abbia violato le disposizioni del presente Statuto o del regolamento interno. Il Direttore Generale può, in caso di gravi situazioni o al reiterarsi di diffide, sospendere con effetto immediato un Associato. Egli viene sospeso fino alla delibera del Consiglio Direttivo che approverà la radiazione o il reintegro. Durante il periodo di sospensione il soggetto interessato dal provvedimento non potrà partecipare alle attività dell’Associazione.

Articolo 6 – Doveri e diritti degli Associati

Tutti gli Associati hanno parità di doveri e diritti all’interno della vita associativa. Gli Associati sono tenuti:

  • Al pagamento della quota annuale;
  • All’osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle delibere prese dagli organi sociali.

Essi hanno il diritto di:

  • Partecipare direttamente o per delega all’Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni;
  • Accedere alle cariche associative secondo le indicazioni da Statuto;
  • Partecipare alle attività e iniziative della vita associativa e di frequentare i locali messi a disposizione dall’ente;
  • Essere informati in maniera idonea riguardo alle attività associative.

Articolo 7 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, dai titoli di credito pubblici e privati, dai lasciti, legati e donazioni comunque pervenuti ed accettati.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • Quote associative e contributi aderenti;
  • Contributi da privati, da enti ed istituzioni pubbliche, dallo Stato, da organismi internazionali e dall’Unione europea;
  • Donazioni e lasciti testamentari;
  • Rimborsi derivanti da convenzioni;
  • Entrate derivanti da attività commerciali marginali e non prevalenti;
  • Rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente.
É fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Articolo 8 – Rendiconto economico e finanziario

L’anno economico e finanziario coincide con l’anno solare ed inizia quindi il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e deve essere presentato dallo stesso all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Articolo 9 – Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea degli Associati;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Direttore Generale (eventuale);
  • Il Vice Direttore (eventuale);
  • Il Presidente;
  • Il Vice Presidente;
  • Il Segretario Generale;
  • Il Tesoriere.

Articolo 10 – Assemblea

L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. É composta da tutti gli Associati maggiorenni, in regola con l’iscrizione e con il pagamento della quota associativa dell’anno corrente e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Nel caso di Associati con tessera sociale familiare è riconosciuto un voto indipendente a ogni genitore. Nel caso di Associati Onorari è comunque riconosciuto un singolo voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza da persona designata dall’Assemblea stessa, ed è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del numero legale (metà più uno) degli Associati; mentre in seconda convocazione l’Assemblea sarà validamente costituita indipendentemente dal numero degli Associati presenti. Verranno discussi e votati gli ordini del giorno stabiliti dal Consiglio Direttivo, ma potrà essere incluso nell’ordine del giorno, su richiesta di almeno un terzo degli Associati maggiorenni presenti, qualsiasi argomento non proposto dal Consiglio Direttivo.
Le delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie verranno prese a maggioranza semplice degli Associati presenti, aventi diritto di voto.
Le Assemblee straordinarie che discutono le delibere di modifica dello Statuto, scioglimento o liquidazione dell’Associazione, devono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno tre quarti degli Associati, saranno valide con la presenza di almeno tre quarti degli Associati iscritti e delibereranno con il quorum maggioritario dei tre quarti.

L’avviso di convocazione per le Assemblee ordinarie e straordinarie dovrà essere inviato a tutti gli Associati, in regola con l’iscrizione e con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, almeno 10 giorni prima della data stabilita per l’adunanza, tramite invio di posta elettronica da parte del Consiglio Direttivo, e dovrà contenere l’ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e dell’eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Articolo 11 – Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea:

  • Elegge il Consiglio Direttivo con scrutinio segreto;
  • Approva il rendiconto economico e finanziario, il quale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Tesoriere.
  • Delibera in merito alla modifica dello Statuto e allo scioglimento dell’Associazione;
  • Delibera su quanto viene proposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o quanto demandato dalla normativa.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, dovrà sottoscrivere il verbale assembleare assieme al Segretario da quest’ultimo redatto.
Le delibere dell’Assemblea sono conservate a cura del Segretario e rimangono depositate nella sede dell’organizzazione a disposizione degli Associati per la libera consultazione.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da cinque o da sette membri, scelti fra gli Associati ed eletti dall’Assemblea. L’Assemblea che elegge delibera, prima delle votazioni, il numero di componenti del Consiglio Direttivo a cui sarà affidato il mandato.
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compie gli atti necessari per l’attuazione dello Statuto e delle delibere assembleari ed ogni attività necessaria per il conseguimento degli scopi dell’Associazione secondo le linee di indirizzo e le direttive definite dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, l’eventuale Direttore Generale, il Segretario e il Tesoriere e fissa le mansioni eventuali degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili. Le elezioni si terranno durante l’Assemblea che approva il bilancio entro il mese di aprile.
Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente o il Direttore Generale, se nominato, al compimento di tutti o parte degli atti di ordinaria amministrazione riguardante la normale gestione dell’organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all’espletamento dell’incarico.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su iniziativa del Presidente o del Direttore Generale laddove nominato. In caso di impedimento del Presidente egli sarà sostituito in ordine dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.
Ogni seduta del Consiglio Direttivo, per essere valida, deve avvenire alla presenza di almeno 4 Consiglieri, ammettendo la partecipazione tramite delega. Ogni consigliere può rappresentare un Consigliere in delega. Le delibere del Consiglio Direttivo dovranno essere approvate con la maggioranza dei presenti, compresi i Consiglieri in delega.
Ogni Consigliere che per tre volte consecutive si renda assente, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 1 giorno prima della data stabilita per l’adunanza, tramite invio di posta elettronica da parte del Presidente o del Direttore Generale e dovrà contenere l’ordine del giorno, luogo, data ed ora dell’adunanza.

Articolo 13 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

  • Elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e l’eventuale Direttore Generale;
  • Indice le Assemblee ordinarie e straordinarie;
  • Fissa l’importo della quota associativa annuale;
  • Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea dal presente Statuto;
  • Redige e presenta all’Assemblea il rendiconto economico e finanziario annuale per l’approvazione;
  • Delibera sull’ammissione degli Associati;
  • Delibera sull’esclusione degli Associati;
  • Redige e approva il regolamento interno dell’Associazione avendo facoltà di modificarne il contenuto purché non in contrasto con il presente Statuto;
  • Approva tutti gli impegni e i progetti che comportino una spesa in denaro, contratti o accordi per conto dell’Associazione, collaborazioni con altre associazioni o enti per eventi e la stesura del calendario con le attività estive da svolgersi presso l’Osservatorio;

I verbali delle delibere devono essere stesi dal Segretario e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le delibere sono conservate a cura del Segretario e rimangono depositate nella sede dell’organizzazione a disposizione degli Associati per la libera consultazione.

Articolo 14 – Consigliere

I Consiglieri sono i membri del Consiglio Direttivo. La carica di Consigliere è nominata dall’Assemblea e può essere ricoperta solo da Associati con almeno 4 anni di anzianità associativa continuativa. In caso di mancanza di Associati con il requisito di anzianità richiesto le candidature, per i soli posti non assegnabili, si aprono a tutti gli Associati. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di un Consigliere che non sia il Direttore Generale, è facoltà del Consiglio Direttivo nominare un sostituto, scelto tra gli Associati, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario potranno essere riassegnate le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
Tuttavia se per qualsiasi causa venisse a mancare la maggioranza deliberativa del Consiglio Direttivo nella scelta del sostituto per 3 votazioni consecutive, è il Presidente in carica a scegliere il nuovo Consigliere. Se a decadere è il Presidente, come descritto nell’articolo 17, è il Vice Presidente a prenderne il posto divenendo dunque il Presidente in carica.
Alla scadenza del mandato e fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimangono in carica per lo svolgimento delle pratiche di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 15 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra uno dei Consiglieri eletti dall’Assemblea. La carica di Direttore Generale può essere ricoperta solo da Associati con particolari qualifiche. Possono essere nominati solo gli Associati che abbiano maturato almeno 6 anni di anzianità consecutiva e che posseggano una laurea triennale o magistrale in una delle seguenti classi di laurea: L-30, L-27, LM-17, LM-54, LM-58 o le categorie di vecchio ordinamento ritenute equivalenti dal legislatore.

Il Direttore Generale detiene i seguenti poteri deliberando sulle materie che qui di seguito sono elencate. Queste possono essere ampliate previa apposita delega del Consiglio Direttivo.

  • a) Controlla e articola l’organizzazione e la gestione della strumentazione scientifica dell’Associazione potendo quindi regolare gli accessi a specifiche strumentazioni. Conferisce e ritira quindi le chiavi che permettano l’accesso a stanze, specole, armadi, box, o altri luoghi dove siano presenti strumentazioni scientifiche;
  • b) Può conferire nomine, mansioni o incarichi, sia in campo scientifico sia di natura di direzione generale, temporanei o di più lunga durata a qualsiasi Associato che si renda disponibile;
  • c) È a capo della sezione riguardante la ricerca scientifica;
  • d) Ha il potere di approvare o negare lo svolgersi di qualsiasi attività nell’area dell’Associazione e nell’Osservatorio a parte quelle programmate da un particolare calendario approvato dal Consiglio Direttivo. Tuttavia in caso di eventi astronomici di particolare rilevanza il calendario può essere modificato in seguito alla doppia approvazione di Presidente e Direttore Generale;
  • e) Sceglie o approva personale qualificato atto a svolgere le attività che l’Associazione compie in campo scientifico avendo la facoltà di istituire specifiche sezioni di argomento (anche esulanti dal campo scientifico) come ad esempio la spettroscopia, l’astrofotografia o la radioastronomia e nominarne i rispettivi responsabili. Tutti i responsabili di sezione fanno capo al Direttore Generale che ne coordina e approva le decisioni. Essi possono essere rimossi o sostituiti solo per comunicazione scritta del Direttore Generale;
  • f) Approva il personale che terrà lezioni all’interno di corsi organizzati, convegni o conferenze e la loro impostazione in termini di argomenti, titoli, durata, ecc.;
  • g) È il referente dell’Associazione in tutte le attività che richiedano la presenza o l’approvazione di un soggetto qualificato come ad esempio la docenza durante le attività di alternanza scuola-lavoro che dovessero svolgersi in collaborazione con le scuole;
  • h) Sovrintende e dirige le attività approvate dal Consiglio Direttivo rendendo operative le delibere di quest’ultimo;
  • i) Svolge un’attività di supervisione e di direzione generale;
  • j) Svolge le operazioni di apertura o chiusura di servizi collegati al dominio internet o alla posta elettronica certificata;
  • k) Controlla gli accessi ai dispositivi di controllo dell’area come telecamere di sicurezza, allarmi e altri strumenti per salvaguardare la sicurezza dei beni sociali;
  • l) Approva tutte le pubblicazioni scientifiche dell’Associazione che siano digitali o cartacee.
  • m) Nomina e/o rimuove le figure responsabili della redazione dell’eventuale giornalino ufficiale dell’Associazione;
  • n) Può sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo, con valide motivazioni, l’inizio o le cessazioni di collaborazioni stipulate con altri enti;
  • o) Può interfacciarsi con terzi, verbalmente o tramite corrispondenza, a nome e per conto dell’Associazione mantenendo periodicamente aggiornati il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale può delegare alcuni dei suoi poteri, fino a quando lo ritenga opportuno, ad Associati scelti personalmente. Il Direttore Generale può nominare un Vice Direttore con il compito di collaborare con il Direttore Generale in tutti i suoi compiti e funzioni nonché di sostituirlo, anche nella firma degli atti di competenza, in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Direttore risponde direttamente al Direttore Generale che ha il potere di rimuoverlo o limitare le sue funzioni in qualsiasi momento e con effetto immediato. Il Vice Direttore è responsabile e risponde di tutti gli atti, provvedimenti e attività svolte per sua decisione. Per tutte le attività di competenza del Direttore Generale, egli è l’unico (assieme al Vice Direttore in caso di impedimento o assenza) a poter rendicontare, redigere e firmare i relativi atti che verranno conservati nel libro sociale del Direttore Generale. Nel caso di cessazione della carica di Direttore Generale (assieme al quale decade automaticamente l’eventuale Vice Direttore), per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo si attiva per verificare la presenza di Associati con le qualifiche necessarie per essere nominati Direttore Generale. Nel caso in cui non siano presenti Associati con le adeguate qualifiche, tutte le attività riconosciute al Direttore Generale passano sotto la competenza del Consiglio Direttivo che sarà tenuto a rendicontare, redigere e firmare i relativi atti interni.
Il Direttore Generale è membro del Consiglio Direttivo e ha la facoltà di convocarlo. Il componente del Consiglio Direttivo che viene nominato Direttore Generale potrà anche ricoprire altre cariche all’interno dello stesso.
Il Direttore Generale ha la facoltà di pronunciare delle diffide e sospensioni verso un Associato che abbia tenuto comportamenti contro gli interessi dell’Associazione o abbia violato le disposizioni del presente Statuto o del regolamento interno come previsto dall’art 5.
Il Direttore Generale può essere delegato dal Consiglio Direttivo per il compimento di tutti o parte degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardante la gestione dell’organizzazione stessa.

Articolo 16 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e a lui spetta la firma legale.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. A lui spetta la firma degli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli Associati, ad eccezione di quelli di competenza del Direttore Generale descritti all’art.15, che dei terzi.
Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
Al Presidente è riconosciuta piena autonomia nel sottoscrivere una copertura assicurativa a sua tutela personale, dell’ente, degli Associati e dei terzi.
Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri tutti o parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
Il Presidente può essere delegato dal Consiglio Direttivo per il compimento di tutti o parte degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardante la gestione dell’organizzazione stessa.
Viene nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
É membro del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di convocarlo e di presiederlo; inoltre presiede le Assemblee. Firma i verbali del Consiglio Direttivo e i verbali delle Assemblee.
Il Presidente è il legale rappresentante anche del dominio internet dell’Associazione e dell’eventuale posta elettronica certificata.
Al Presidente spetta il compito di accertarsi che tutta l’attività svolta dall’Associazione sia in linea con il presente Statuto e con le norme di legge vigenti.
Nel caso di dimissioni o impedimento grave (tale giudicato dal Consiglio Direttivo), il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente entro la successiva Assemblea ordinaria. Fino a nuova nomina, tutte le prerogative dello stesso si trasferiscono al Vice Presidente.

Articolo 17 – Vice Presidente

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente, tramite delega, in caso di sua assenza temporanea o prolungata e in caso di suo impedimento grave.

Articolo 18 – Segretario Generale

Il Segretario Generale:

  • Redige e cura l’approvazione e la sottoscrizione dei verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
  • Conserva i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
  • Cura la pubblicità degli atti dell’Associazione;
  • Sovrintende a tutte le operazioni del tesseramento degli Associati, con particolare riferimento alla tenuta degli elenchi che dovranno essere costantemente aggiornati.

Articolo 19 – Tesoriere

Il Tesoriere:

  • Cura la gestione amministrativa dell’Associazione;
  • Provvede alla registrazione di tutte le entrate e uscite dell’Associazione;
  • Compila e aggiorna gli inventari dei beni di proprietà dell’Associazione;
  • Predispone il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

Articolo 20 – Libri sociali

L’associazione deve redigere, nelle modalità previste dagli articoli precedenti, i seguenti libri sociali:

  • Il libro degli Associati;
  • Il libro delle delibere delle Assemblee;
  • Il libro delle delibere del Consiglio Direttivo;
  • Il libro delle delibere del Direttore Generale (solo se è stato nominato un Direttore Generale).

Articolo 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria.
L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito il Consiglio Direttivo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione ed gli Associati ovvero tra gli Associati, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo e/o impugnazioni di delibere assembleari e/o decisioni degli Associati, comprese quelle promosse dal Consiglio Direttivo e i suoi membri, dai liquidatori ovvero nei loro confronti, o nascano in merito alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione del presente Statuto ed in genere ogni controversia o divergenza attinente al rapporto associativo instaurato tra le parti, ivi comprese quelle tra Associati e Consiglieri e/o l’Associazione, saranno sottoposte al Servizio di Mediazione dell’Organismo della Camera di Commercio delle Marche, iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora la mediazione fallisca, le medesime controversie saranno demandate alla decisione di un giudice ordinario del Foro competente di Ancona.

Articolo 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.